Disposizioni diocesane circa i “fatti” di Cavarzere
Premesso che:
Fin dal 1997 viene riferito che nel territorio di Cavarzere, in date fisse e regolari (4 e 28 di ogni mese) si verificherebbero presunte e continuate apparizioni/locuzioni ad una sedicente veggente. Principalmente in occasione di dette locuzioni, ma non solo, vi sarebbe ormai uno stabile concorso di popolo proveniente da varie parti, vicine e lontane. E’ nata pure una Associazione (ONLUS) che propone momenti di preghiera, raccolta di offerte, con l’esercizio di certe ‘pratiche religiose’ cui si attribuisce particolare efficacia. Vengono pure proposte varie formule di preghiera e vari titoli attribuiti alla Madonna, invocata in questo luogo.
Tale associazione ha provveduto pure ad acquistare un terreno, e dove prima era stata innalzata una croce ora c’è un ‘capannone’, stabile, con grandi statue poste all’interno e all’esterno. Ora all’interno di detto ‘capannone’ si svolgono regolarmente incontri di preghiera. Altre volte vengono proposte dal gruppo e organizzate altre pratiche popolari di preghiera da o verso altri santuari mariani locali.
Già il mio predecessore, Sua Ecc. Mons. Angelo Daniel, aveva affidato a un sacerdote il compito di una discreta verifica e vigilanza.
In occasione della ‘Visita ad Limina’ nell’aprile del 2013, ho provveduto a incontrare il card. Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede per esporgli brevemente, nei termini qui sopra riassunti, quanto da anni sta accadendo.
Su sua indicazione ho provveduto a costituire il 13 maggio 2013 una Commissione, presieduta dal Vicario Generale e composta di 3 sacerdoti e 2 laici, con il compito di raccogliere tutte le informazioni da presentare al sottoscritto e, a mia volta, alla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede, in vista di giungere ad una valutazione degli eventi, del materiale diffuso, delle preghiere e delle altre pratiche religiose proposte ai fedeli che accorrono ormai numerosi in questo luogo.
Il 10 aprile 2014 la Commissione ha presentato una relazione al Consiglio Presbiterale diocesano che l’ha accolta e approvata. La stessa relazione è stata poi presentata in data 10 maggio 2014 alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la cui risposta ci è giunta il 23 ottobre 2014.
Detta Congregazione per la Dottrina della Fede affida al Vescovo il compito di verificare se sussistano le condizioni per concedere forme pubbliche di culto o di devozione, “sotto stretto controllo”. Il Giudizio del “nulla osta” va chiaramente inteso “solo relativamente alle manifestazioni di devozione e non impegna affatto in merito alle presunte apparizioni e alla natura dei messaggi diffusi dalla sedicente veggente. Tale giudizio potrà in seguito essere revocato in qualsiasi istante, se intervenissero fatti che lo consiglino”.
E considerati:
* i risultati della Commissione e delle conclusioni approvate dal Consiglio Presbiterale diocesano;
* il fatto che accanto alla testimonianza di persone molto favorevoli a quanto avviene in questo luogo vi sono anche molte persone che, inizialmente partecipi all’attività e preghiera in questo luogo, hanno in seguito ravvisato l’opportunità di prenderne le distanze;
* le indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede;
* le varie pratiche ‘religiose’ che ivi vengono praticate e la circolazione di notizie non sempre corrette in merito;
desiderando rispondere alle sollecitazioni avanzate da più parti e in adempimento al dovere di Pastore e Vescovo di questa diocesi di Chioggia,
DISPONGO
– Che siano concesse in via ordinaria esclusivamente la pia pratica del Rosario o di altre forme di preghiere private approvate.
– Che nessun sacerdote sia autorizzato a celebrare l’eucaristia, né altri sacramenti. Non sia ammesso neppure l’esercizio del ministero dell’esorcista, usando l’olio cosiddetto impropriamente ‘santo’ che si dice trasudare dalla statua della Madonna. Si ricordi comunque che la dicitura ‘Olio Santo’ va riferita esclusivamente agli olii benedetti e consacrati dal Vescovo ordinariamente nella messa crismale, evitando di abusare di questa terminologia. L’istruzione Ecclesiae de mysterio (1997), all’art. 9 dispone che «in nessun caso possono fare unzioni quanti non sono sacerdoti, né con olio benedetto per l’Unzione degli infermi, né con olio non benedetto». Si vedano pure le disposizioni dei cann. 1166-1172 del CIC.
– Che sia reso noto che circa la raccolta di offerte da parte di qualunque persona privata, sia fisica sia giuridica, in luoghi di culto, il can. 1265 § 1 del CIC 1983 ne fa divieto, senza la licenza scritta del proprio Ordinario. Non si raccolgano pertanto offerte se non per fini dichiarati e documentati pubblicamente, senza che ciò sia connesso con la promessa di particolari grazie mariane.
– Che sia reso noto il valore esclusivamente privato delle pratiche religiose che si svolgono in questo luogo: esso è nato, come in tanti altri casi, per iniziativa privata e tale rimane.
– Che si ricordi a tutti quanto afferma il Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 67: “I fedeli si ricordino che la vera devozione (alla Madonna) non consiste né in uno sterile e passeggero sentimentalismo, né in una certa quale vana credulità, ma bensì procede dalla fede vera, dalla quale siamo portati a riconoscere la preminenza della Madre di Dio, e siamo spinti al filiale amore verso la Madre nostra e all’imitazione delle sue virtù”. La Commissione costituita, nella sua relazione finale, mette in guardia i fedeli “dal pericolo di eccesso di devozionismo, attese miracolistiche, culto della cosiddetta ‘veggente’, isolamento rispetto alla vita della comunità ecclesiale e autoreferenzialità”.
– Che i Sacerdoti, i Religiosi e i Fedeli si attengano all’osservanza di queste disposizioni.
Chioggia, dalla Curia Vescovile, 11 luglio 2015,
+ vescovo Adriano Tessarollo